Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso di introdurre un obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di dispositivi medici di protezione. La relativa modifica dell’ordinanza 2 Covid-19 entrerà in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00:00. Le esportazioni nei Paesi dell’UE/dell’AELS sono esonerate da quest’obbligo.
La rapida diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 ha fatto lievitare drasticamente in Svizzera il fabbisogno di dispositivi medici di protezione. La disponibilità di maschere, guanti sanitari, occhiali e camici protettivi, ecc. in quantità e qualità sufficienti è un presupposto indispensabile per impedire l’ulteriore diffusione del virus e proteggere la salute del personale medico. È per questo che il Consiglio federale ha deciso di introdurre un obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di dispositivi medici di protezione. I pochi beni interessati da quest’obbligo sono elencati in un nuovo allegato dell’ordinanza in questione. Le misure sono ampiamente in linea con i provvedimenti adottati dall’UE. Sono giustificate unicamente dall’attuale situazione di scarsità e saranno revocate non appena la situazione si sarà normalizzata.
Reciproca deroga all’obbligo d’autorizzazione per il commercio tra la Svizzera e i Paesi dell’UE/dell’AELS
In Europa le catene del valore a livello di produzione e le reti di distribuzione sono fortemente integrate. Questo vale in particolare per la Svizzera, gli Stati dell’UE, il Regno Unito, la Norvegia, l’Islanda e il Principato del Liechtenstein. Praticamente tutti questi Stati accusano attualmente una penuria di dispositivi medici di protezione. Viste la stretta collaborazione con l’UE e la sua decisione di escludere le esportazioni negli Stati dell’AELS dal suo obbligo d’autorizzazione, anche le esportazioni verso gli Stati dell’UE e dell’AELS saranno esonerate dall’obbligo d’autorizzazione svizzero a condizione che i Paesi destinatari prevedano una disposizione analoga per il nostro Paese. A prescindere da questa regolamentazione, la Svizzera si dimostrerà comunque solidale nei confronti di tutti gli Stati colpiti dall’epidemia Covid-19.
Il rilascio delle autorizzazioni d’esportazione compete alla SECO. Le domande vanno presentate mediante il sistema elettronico di controllo delle esportazioni ELIC. Saranno di norma evase entro cinque giorni.